ARNO
Associazione Ricerca Neurologica Onlus
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LO STATUTO ASSOCIATIVO

Scarica l'Atto Costitutivo

Scarica lo Statuto

Scarica il Decreto Regionale di Riconoscimento Giuridico

Art. 1) - DENOMINAZIONE
E' costituita l’associazione "A.TO.R.N" (Associazione Toscana per la Ricerca Neurologica).

Art. 2) - SEDE
L' associazione ha sede in Viareggio, Via Cairoli n. 45. La sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso comune su delibera della giunta esecutiva ove costituita.

Art. 3) - ASSOCIAZIONE E DURATA
Della Associazione fanno parte coloro che hanno proceduto alla sua costituzione e coloro che, su richiesta dell' interessato o designazione dell' Assemblea o della giunta esecutiva costituita, accetteranno di farne parte.

Art. 4) - SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE
L'Associazione intende promuovere, sotto ogni forma ed in ogni modo, lo sviluppo ed il progresso degli studi e della ricerca biomedica e sanitaria, nel campo della scienza medica e delle altre scienze o discipline che a questa possono essere di supporto o di ausilio. In particolare per lo sviluppo degli studi e delle ricerche di neurologia clinica. L'Associazione tenderà a dotare di opportuni finanziamenti gli studi e le ricerche (e, quindi, gli studiosi ed i ricercatori) indirizzati nel senso sopra indicato e nei campi sopra specificati. E' escluso categoricamente ogni e qualsiasi scopo di lucro della Associazione. Gli associati presteranno la loro opera gratuitamente. Sono ammessi soltanto i rimborsi di spese motivate, documentate e deliberate dalla assemblea, o, qualora esista, della giunta. I fondi e le attività dei soci dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’incoraggiamento ed il finanziamento degli studi e delle ricerche sopra indicati. I soci si impegnano prevalentemente per I'acquisizione di strumentazioni e materiali, per I'organizzazione di convegni e le relative spese di pubblicazioni, nonché, di prestazioni di servizi tecnici o amministrativi, finalizzati alle attività di ricerca promosse dalla associazione, per il conferimento di borse di studio istituzionali, di viaggio e di soggiorno, di premi e compensi per gli studi.

Art. 5) - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Gli organi decisionali della Associazione sono il Presidente, I'Assemblea degli iscritti e la Giunta esecutiva; il Tesoriere è agente contabile e finanziario dell'Associazione.

Art. 6) - ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE
L'Assemblea è l’organo deliberativo della Associazione; essa é ordinaria e straordinaria. Si potrà riunire sia presso la sede sociale che altrove. Le deliberazioni dell' Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti la giunta esecutiva non hanno voto. Per modificare lo statuto della Associazione occorre comunicare il contenuto della proposta a tutti i soci almeno dieci giorni prima della seduta; a questa deve - in prima convocazione - essere presente almeno 1/5 dei soci iscritti, presenti o rappresentati; in seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole dei presenti e rappresentati. La durata, lo scioglimento, lo statuto ed i regolamenti, il programma delle attività annuali ed il bilancio consuntivo competono alla assemblea, la quale elegge gli organi operativi con maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal presente per la approvazione del bilancio consuntivo annuale e la fissazione della quota associativa. Quella straordinaria è convocata dal presidente, su delibera della giunta esecutiva, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta senza formalità. Ogni associato non potrà ricevere più di dieci deleghe. L'assemblea ordinaria procede alla nomina del presidente, di un vicepresidente, dl un tesoriere e di un segretario della associazione. La durata di tali cariche è triennale. Le cariche elettive possono essere revocate per gravi e documentati motivi con delibera assembleare. La rappresentanza della Associazione spetta al presidente. II vicepresidente sostituisce il presidente in tutti i suoi poteri e facoltà in caso di impedimento dello stesso. In caso di dimissioni, alla nomina del presidente e del vicepresidente provvede l’assemblea straordinaria; ove siano dimissionari sia il presidente che il vicepresidente, l'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta anche di un solo associato.

Art. 7) - GIUNTA ESECUTIVA
Qualora il numero degli associati superi i dieci, o su delibera dell'assemblea, si potrà dar luogo alla attivazione di una giunta esecutiva, di cui faranno parte da 5 a 9 componenti tra cui il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario. La giunta esecutiva espleta tutte le funzioni ed attività non riservate all'assemblea. I componenti della giunta restano in carica per un triennio. II presidente può sostituirsi alla giunta esecutiva allorché sia delegato dalla medesima e nei casi da lui motivatamente ritenuti urgenti; tali atti urgenti devono essere ratificati dalla giunta, perentoriamente entro 30 giorni. Su proposta del presidente, la giunta esecutiva può nominare coordinatori locali allo scopo di promuovere e divulgare le iniziative della Associazione. La giunta esecutiva con propria deliberazione può conferire la qualifica di "Socio Onorario" alle persone che hanno acquisito particolari benemerenze o hanno sostenuto L'Associazione.

Art. 8) - ORGANO CONSULTIVO TECNICO-SCIENTIFICO

L'organo consultivo tecnico-scientifico della Associazione è il direttore scientifico: egli viene nominato con delibera della Assemblea della Associazione stessa e deve essere scelto tra medici specialisti in Neurologia che si siano particolarmente distinti nel campo clinico e nella ricerca. La durata della sua carica è triennale: alla scadenza potrà essere confermato per ugual periodo. In caso di dimissioni, per la nomina del sostituto verrà convocata l'Assemblea straordinaria. Al direttore scientifico non compete alcun compenso. Al direttore scientifico, compete I'espressione del parere in merito alla formulazione di proposte ed alla verifica di programmi. Di tali pareri si avvale I'Assemblea o la giunta esecutiva per le deliberazioni inerenti i suoi programmi scientifici e per la utilizzazione dei fondi ai medesimi destinati.

Art. 9) - PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Il patrimonio della Associazione è amministrato dal presidente e dal tesoriere, al quale spetta il compito di provvedere alla contabilizzazione e gestione delle risorse, nelle forme deliberate dalla Assemblea, presso l’ istituto bancario che la stessa sceglierà. I frutti di tale patrimonio saranno destinati anche essi al raggiungimento degli scopi della Associazione. II tesoriere dovrà anche provvedere alla redazione del bilancio consuntivo annuale da sottoporre alla Assemblea. Tutti gli atti e operazioni concernenti le risorse della Associazione competono al tesoriere e devono essere controfirmati dal presidente; il relativo rendiconto è trasmesso trimestralmente alla giunta esecutiva e annualmente all'Assemblea.

Art. 10) - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio in quel momento esistente sarà devoluto integralmente a quell’ente che gli associati designeranno in una apposita Assemblea straordinaria.

Art. 11) - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE
Si applicano le disposizioni degli articoli 18, 20, 22, 23, 24, 27 del codice civile, se non contrastanti con quanto stabilito nel presente statuto. Per tutto quello non previsto dal presente statuto si applicano le norme dettate dagli articoli del codice civile disciplinanti le associazioni.

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 63 DEL 10/02/1995
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA

VlSTA l’istanza in data 23/10/1991 con la quale il Sig. Del Dotto Carlo in qualità di Presidente pro-tempore della “A.TO.R.N.” (Associazione Toscana per la Ricerca Neurologica) con sede a Viareggio (LU) ha richiesto il riconoscimento della personalità giuridica della Associazione stessa ai sensi dell"art. 12c.c.; VISTO l’art. 14 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;VISTO l’art. 3 della L.R. 22/07/1978, n. 46;VISTA la L.R. 12/03/1981, n. 32;VISTA la L.R. 04/08/1986, n. 35; CONSIDERATO che scopo della Associazione è quello di promuovere lo sviluppo ed il progresso degli studi e della ricerca biomedica e sanitaria, nel campo della scienza medica, delle altre scienze o discipline che a questa possono essere di supporto o di ausilio, in particolare nel campo della neurologia clinica; ACCERTATO che l'attività svolta dalla Associazione rientra nelle materie attribuite alla competenza regionale; ACCERTATO altresì che le finalità statutarie della Associazione si esauriscono nell'ambito della sola Regione Toscana; PRESO ATTO delle modifiche apportate allo Statuto delia Associazione con delibere dell'Assemblea dei Soci del 11/7/1986 e del 28/08/1994;

DECRETA Alla "A.TO.R.N." (Associazione Toscana per la Ricerca Neuroiogica) con sede in Viareggio (LU), Via Cairoli n. 45,è attribuito il riconoscimento delia personalità giuridica privata di cui all'art. 12 c.c.; - il presente atto non è soggetto al controllo della C.C.A.R. in quanto non compreso nelle categorie indicate nell’ art. 1 del Decreto legislativo 13/12/1993, n. 40.

II Presidente Vannino Chiti